Oggi parliamo del diritto del malato ad avere riconosciuta l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (Esenzione Ticket)

In Italia è previsto per coloro a cui è stata riconosciuta una invalidità il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale.

L’esenzione per invalidità è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza della persona.

Tale esenzione normalmente non include le prestazioni farmaceutiche, anche se alcune Regioni hanno introdotto delle agevolazioni sulla compartecipazione al costo dei farmaci di fascia A.

Solo gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe “C” su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità terapeutica.

Di seguito le categorie di invalidi esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

  • G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L01 Grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
  • C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
  • C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata – art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)

Queste sono invece le categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità.

  • G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

L’esenzione del ticket per le malattie croniche.

Le malattie croniche e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98 (gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento).

L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017 e sostituisce il precedente.

Il nuovo elenco delle malattie o condizioni esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto si trova nell’allegato 8 al DPCM. E’ inoltre disponibile una banca dati per la ricerca.

Per la maggior parte di queste malattie sono state individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione, incluse nel cosiddetto nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell’evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. È Il medico che sceglierà tra queste quali prescrivere, nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.

Per alcune particolari malattie e condizioni le prestazioni non sono identificate puntualmente perché le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili. In questi casi, a garanzia di una migliore tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il prescrittore le individuerà di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche.

Non sono erogabili in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi, né l’assistenza farmaceutica e protesica, anche se la maggior parte delle Regioni nella determinazione dei ticket regionali sui farmaci, ha già previsto una partecipazione ridotta per i soggetti esenti per patologia.

 

Le principali novità del Decreto 12 gennaio 2017

Il nuovo elenco conta complessivamente 64 codici di esenzione, corrispondenti a patologie e condizioni.

Sono state introdotte 6 nuove patologie esenti:

  • bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”)
  • osteomielite cronica
  • patologie renali croniche
  • rene policistico autosomico dominante
  • endometriosi (stadi clinici III e IV)
  • sindrome da talidomide

Vengono spostate tra le malattie croniche alcune patologie già esenti come malattie rare:

  • malattia celiaca
  • sindrome di Down
  • sindrome di Klinefelter
  • connettiviti indifferenziate

Viceversa, due patologie già esenti come malattie croniche vengono spostate tra le rare:

  • sclerosi sistemica progressiva
  • miastenia grave

La condizione “Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)” (codice esenzione 052) viene modificata in “Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo, intestino)” comprendendo anche i trapiantati di intestino, prima esclusi.

Tra le nuove condizioni esenti viene inserita quella di “Soggetti donatori di organo” (codice esenzione 058), che consentirà a questi ultimi di usufruire in regime di esenzione di tutte le prestazioni sanitarie appropriate per valutare la funzionalità dell’organo residuo.

Infine, il nuovo elenco prevede che l’esenzione per “ipertensione arteriosa” venga suddivisa in due codici:

  1. 0A31 IPERTENSIONE ARTERIOSA (SENZA DANNO D’ORGANO)
  2. 0031 IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D’ORGANO.

Tale suddivisione consente di individuare meglio le prestazioni da concedere in esenzione per il monitoraggio della patologia, in relazione alle diverse esigenze assistenziali, e consente di dare a ciascun assistito ciò di cui ha effettivamente bisogno.

 

Come ottenere l’esenzione

L’esenzione deve essere richiesta all’Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche: 

  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
  • copia del verbale di invalidità;
  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;
  • certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;
  • certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.

Sulla base di tale certificazione, l’Azienda sanitaria locale di residenza della persona rilascia un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.

 

Esenzioni per diagnosi precoce tumori

Il Servizio sanitario nazionale, oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori.

In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:

  • la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda, sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello;
  • l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
  • la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.

La prescrizione è effettuata sul ricettario del Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione.

In particolare:

codice D01: prestazioni diagnostiche nell’ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione.

codice D02: esame citologico cervico-vaginale (PAP Test)

codice D03: esame mammografico

codice D04: colonscopia

codice D05: prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella

L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato, anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.

L’esenzione per diagnosi precoce di alcuni tumori è del tutto indipendente dal reddito dell’assistito e/o dal suo stato di occupazione/disoccupazione.

 

Esenzione per malattie rare                                 

Con l’approvazione del Decreto ministeriale n. 279/2001 è stato riconosciuto il diritto all’esenzione dal ticket alle persone affette da malattie rare.

Le malattie rare che danno diritto all’esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri generali (Decreto legislativo 124/1998):

  • rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
  • gravità clinica;
  • grado di invalidità;
  • onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento).

Si è tenuto conto, inoltre, di due ulteriori criteri specifici: la difficoltà di formulare la diagnosi e la difficoltà di individuare le prestazioni adeguate alle necessità assistenziali spesso complesse. Un’attenzione particolare è stata posta alla difficoltà di diagnosi, a causa della scarsa conoscenza della maggior parte delle MR da parte dei medici che dovrebbero individuare il percorso diagnostico.

L’esenzione dal ticket è garantita su:

  • tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
  • le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
  • le indagini genetiche sui familiari dell’assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all’assistito, una malattia rara di origine genetica. Infatti, la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.

L’elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo è stato ampliato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi LEA e sostituisce il precedente.

Fonte: Ministero della Salute –

http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/homeEsenzioni.jsp

 

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